Enti locali, organizzazione, personale e concorsi
La Corte Costituzionale (sent. n. 49 del 1998) ha qualificato il gruppo consiliare come 'riflesso istituzionale del pluralismo politico', espressione - all'interno degli organi elettivi - dei partiti. Da tale definizione si delinea quella che, secondo la tesi attualmente prevalente, è la natura anfibola dei gruppi: si tratterebbe in primo luogo di associazioni volontarie di eletti unificati dalla comune appartenenza politica, espressive di un partito o di una coalizione di partiti trasposti nelle liste elettorali; in secondo luogo i gruppi costituirebbero un'articolazione organizzativa delle istituzioni parlamentari e degli organi assembleari rappresentativi delle regioni e degli enti locali.
Tratto saliente dei gruppi intesi come organo è la necessaria appartenenza ad essi degli eletti, di modo che, nel caso in cui l'opzione volontaria per un dato gruppo non sia stata esercitata o non risulti neppure esercitabile, l'iscrizione avviene comunque a favore del c.d. 'gruppo misto', per la cui costituzione non è previsto un numero minimo di aderenti. Non è quindi ammessa (salvo quanto previsto per i senatori di diritto e a vita) l'esenzione da un gruppo, l'iscrizione al quale (quand'anche avvenga, in via residuale, nel gruppo misto) costituisce pur sempre una modalità irretrattabile di appartenenza all'assemblea elettiva e di partecipazione ai suoi lavori. E' dunque possibile distinguere due piani di attività dei gruppi: uno, più strettamente politico, che concerne il rapporto del singolo gruppo con il partito politico di riferimento, l'altro, gravitante nell'ambito pubblicistico, in relazione al quale i gruppi costituiscono strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie degli organi assembleari, contribuendo ad assicurare l'elaborazione di proposte e il confronto dialettico tra le diverse posizioni politiche e programmatiche. Nell'esercizio del munus elettivo coesistono, a ben vedere, un livello individuale e un livello associativo parimenti indefettibili: nel primo livello, il consigliere comunale (ma altrettanto potrebbe ripetersi per il parlamentare o per il consigliere regionale) pone direttamente in essere atti giuridici rilevanti ai fini del funzionamento e della costituzione dell'organo consiliare. Nel livello associativo l'eletto opera mediante un organo interposto costituito in forma associativa, il gruppo, titolare di ulteriori prerogative, quali, di norma, la nomina di propri rappresentanti nelle commissioni permanenti, la partecipazione alla dialettica politica e all'attività preparatoria attraverso un soggetto appositamente designato.
Si deve quindi dedurre che ogni forma di preclusione che impedisca l'iscrizione volontaria nel gruppo prescelto ovvero, quando ciò non fosse possibile o comunque, in mancanza di valida opzione, l'assegnazione in via residuale al gruppo misto, priverebbe l'eletto di alcune tra le proprie attribuzioni. Né osta alla formazione del gruppo misto il fatto che esso possa essere costituito in forma unipersonale, restando perciò privo di alcuna dialettica interna.
Ne consegue l'illegittimità di quei Regolamenti consiliari nella parte in cui correlano la costituzione del gruppo misto ad una determinata soglia numerica, trattandosi di previsione che preclude al consigliere receduto dal gruppo di originaria iscrizione e non transitato in un altro preesistente, di costituirsi individualmente nel gruppo misto, venendo, così, espropriato di attribuzioni, non scorporabili dal munus elettivo (TAR Veneto, sez. I, 08.08.2022, n. 1273) GB 29.08.2022
L'allegato caso approfondisce la legislazione regionale del Trentino - Alto Adige in materia di procedure concorsuali essa non contiene previsioni di contenuto analogo all'art. 247, comma 4, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 recante 'Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19' (convertito nella l. 17 luglio 2020, n. 77), per cui la domanda di partecipazione alle procedure concorsuali indette dalla Commissione interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (Commissione RIPAM) va presentata 'esclusivamente in via telematica'. In mancanza di una previsione legislativa regionale analoga a quella statale, i bandi degli enti locali possono prevedere che le domande di partecipazione alle procedure concorsuali siano inoltrate esclusivamente a mezzo PEC. ES 09.12.2021
L'allegato caso tratta il diritto di accesso nelle procedure concorsuali: qualora venga chiesto l'accesso alla relativa documentazione, i candidati non possono invocare il diritto alla riservatezza. SA 15.10.2020
L'allegato caso affronta il tema dell'applicazione del criterio del concorso pubblico relativamente alla procedure selettive per l'assunzione dei dipendenti, alle aziende speciali, così come alle società in house, che possono essere considerate come enti che rappresentano delle vere e proprie articolazioni della Pubblica Amministrazione. GM 14.11.2019
Ultima modifica: 05/09/2025