Istruzione e cultura

Giurisprudenza
LA GIURISPRUDE​​NZA DEL TRG​A SU​​​LL'IST​​​​​​​​R​UZ​​​IO​​​N​​E P​​ARENT​​​ALE

In Provincia la normativa in tema di istruzione parentale è stata attuata con deliberazioni della Giunta provinciale che hanno individuato, a sfavore delle famiglie richiedenti, il termine di una ventina di giorni circa entro i quali - salvo eccezioni tassative - gli interessati debbono richiedere l'attivazione di questo istituto alla scuola di appartenenza. Pena la decadenza dal proprio diritto. Ebbene, la questione della strettissima finestra temporale suaccennata è stata oggetto di una recente controversia fra i genitori di un minore - attivatisi fuori termine - ed un istituto scolastico. Il Giudice amministrativo trentino (TRGA), affrontando la questione, ha stabilito alcuni punti fermi. In particolare: «... in consonanza con gli artt. 30, 33, 34 della Costituzione 'è dovere e diritto dei genitori… istruire ed educare i figli', 'l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento'». La legislazione statale e la stessa legislazione provinciale riconoscono pertanto un diritto non soggetto ad autorizzazioni di sorta (v. D.lgs. n. 297/1994; D.lgs. n. 76/2005; L. p. n. 5/2006). Viene peraltro posto un solo limite a carico dei richiedenti, limite coessenziale alla funzione dell'istituto in parola: i genitori debbono infatti dimostrare «di avere la capacità tecnica ed economica adeguata» per gestire l'attività di istruzione. Il TRGA ha dunque sottolineato che una deliberazione di Giunta non può dettare ulteriori vincoli, diversi da quelli statuiti ex lege, per cui «i genitori… non sono vincolati a pena di decadenza ad alcun termine, né sono tenuti a rappresentare le cause, siano queste di eccezionale gravità o meno, che ne hanno motivato l'attivazione (dell'istruzione parentale, n.d.r.) o che eventualmente hanno determinato il superamento di detto termine» (sent. 30 aprile 2021, n. 68). La PAT, con deliberazione di Giunta successiva alla citata sentenza (del. n. 2209 del 16 dicembre 2021), ha invece nuovamente stabilito che la richiesta di istruzione parentale va (andava, in effetti) proposta dai genitori richiedenti perentoriamente fra il 4 ed il 28 gennaio 2022. Il che ha comportato l'insorgere di controversie identiche  a quelle che avevano dato luogo al contenzioso surriportato. Si è dunque segnalata la questione alla Provincia nell'auspicio che la stessa possa essere risolta, o quantomeno affrontata seriamente, anche in considerazione del fatto che a breve verrà adottata una nuova deliberazione di Giunta per l'anno a venire. SA 30.11.2022

Ultima modifica: 23/09/2025