Tavolare e catasto
Il valore delle risultanze tavolari, che di regola è considerato sostanzialmente assoluto anche da numerosi giuristi, viene invece relativizzato e circoscritto - in casi di indubbio rilievo - dalla giurisprudenza. Il che, se da un lato infrange certezze a volte un po' troppo frettolosamente predicate su questo tema, dall'altro appare del tutto congruo. Infatti anche il Tavolare (Libro fondiario) - come ogni istituto/registro d'altronde - è permeabile ad errori di varia natura; errori che non possono divenire irretrattabili per il solo fatto di averli, per l'appunto, intavolati. Similmente, la mappatura dei confini fra fondi attuata dal Servizio Catasto ai sensi della l. r. n. 6/1990, anche se confluita nei dati contenuti nel Libro fondiario, non ha efficacia probatoria - e men che meno costitutiva - se non nel rispetto dell'art. 950 c.c.
Questa la sintesi di quanto riferisce in una sua recente pronuncia la Cassazione, in continuità, peraltro, con vari precedenti della medesima Corte: 'l'efficacia costitutiva dell'intavolazione va intesa nel senso che il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili si acquistano, modificano o estinguono solo con l'iscrizione e la cancellazione del diritto nel libro fondiario, ma dette formalità non possiedono un'autonoma efficacia costitutiva o estintiva dei diritti che ne formano oggetto ed è possibile, pertanto, che i diritti intavolati, benché iscritti in modo formalmente corretto, siano sostanzialmente inesistenti, diversi o meno ampi di quanto risulti dalla pubblicità dei titoli (Cass. 12382/2005; Cass. 25491/2008)' (Cass. civ. Sez. II, ord., 6-11-2020, n. 24832). All'intavolazione 'non si ricollega alcun effetto probatorio vincolante, né essa osta ad una diversa ricostruzione del contenuto oggettivo del diritto reale (Cass. 23958/2013)' (ib.). E proseguendo: 'Anche ove si applichi il sistema tavolare, le mappe - ai sensi dell'art. 950 c.c. - conservano valore meramente sussidiario, cui può farsi ricorso soltanto in caso di obbiettiva e assoluta mancanza di prove idonee a determinare il confine in modo certo (Cass. 14379/1999; Cass. 23958/2013)', per cui, conclude la Suprema Corte, nessun vincolo o efficacia probatoria assoluta, con riguardo all'esatta individuazione del confine, può riconoscersi al piano di divisione materiale prodotto in giudizio, sebbene regolarmente intavolato, né alle mappe catastali sulla base delle quali è stato elaborato il ridetto piano di divisione materiale. SA 27.01.2022.
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Ultima modifica: 23/09/2025