Urbanistica, edilizia, ambiente e paesaggio
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 61, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 10 luglio 2018, n. 9 (Territorio e paesaggio), per violazione degli articoli 3 e 42 della Costituzione che tutela il diritto di proprietà, nella parte in cui dispone che il termine di efficacia dei vincoli preordinati all'esproprio è di «10 anni», anziché di «5 anni». La decisione si è focalizzata sul tema della durata dei vincoli urbanistici preordinati all'esproprio, considerati dal giudice costituzionale come misure che, secondo la propria giurisprudenza consolidata, comportano come effetto pratico uno svuotamento significativo ed incisivo del contenuto della proprietà stessa, mediante l'imposizione, immediatamente operativa, di vincoli a titolo particolare su beni determinati comportanti inedificabilità assoluta (Corte cost., sent., 03.04.2025, n. 37). AP 08.04.2025
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 135, comma 7, della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), per contrasto con gli artt. 4 e 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
La suddetta disposizione censurata consentiva il rilascio della concessione edilizia in sanatoria quando è regolarmente richiesta e conforme, al momento della presentazione della domanda, alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle adottate, anche se l'opera per la quale è richiesta è già stata realizzata abusivamente. Tale disposizione costituiva una deroga al requisito della cosiddetta 'doppia conformità', sancito dall'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in base al quale, il permesso di costruire in sanatoria si può ottenere se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
Secondo il Giudice delle leggi spetta allo Stato, sia in sede di definizione dei principi fondamentali della materia «governo del territorio», sia in sede di adozione delle norme fondamentali di riforma economico-sociale - il compito di stabilire, a tutela dell'effettività della disciplina urbanistica ed edilizia su tutto il territorio nazionale, i casi in cui il requisito della cosiddetta 'doppia conformità' debba trovare necessaria applicazione ai fini del rilascio della concessione in sanatoria, nonché i casi in cui possano ammettersi limitazioni alla sua concreta operatività. Ne consegue che a tale disciplina statale dovranno conformarsi tanto le regioni a statuto ordinario, quanto le regioni a statuto speciale nell'esercizio delle rispettive competenze legislative (Corte cost., sent., 18.06.2024, n. 125). AP 13.03.2025
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 31 Cost., dell' art. 87, comma 4, lett. a), n. 2), della l.p. n. 15 del 2015. In relazione al contributo di costruzione richiesto per la realizzazione di interventi che comportano un aumento del carico urbanistico, il citato art. 87, al comma 4, lett. a) definisce i requisiti che devono ricorrere affinché la residenza sia considerata 'prima abitazione' e possa quindi beneficiare dall'esenzione dal contributo di costruzione.
Nello specifico, in base all'art. 87, comma 4, lett. a), n. 2), della suddetta legge, si è in presenza di una 'prima abitazione' se: al momento della firma della convenzione prevista dall'articolo 90, comma 2 della l.p 15/2015, il richiedente e il suo coniuge, non divorziati né separati giudizialmente, non sono titolari o contitolari, eredi o legatari, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari, nel territorio provinciale. La questione di legittimità costituzionale della suddetta disposizione era stata sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, in riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione, nella parte in cui «non si riferisce, oltre al coniuge non divorziato, né separato giudizialmente, anche al convivente di fatto, come definito» dall'art. 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze). Il giudice delle leggi ha, tuttavia, respinto la questione, non considerando con favore un ampliamento delle ipotesi di esenzione dal pagamento dal contributo di costruzione, in quanto un siffatto meccanismo realizza l'effetto di esonerare chi costruisce dal farsi carico della esternalità negativa che questi, tramite gli oneri di urbanizzazione, determina a carico della collettività. Ad aggravare l'irragionevolezza dell'esenzione sta, peraltro, la circostanza che il legislatore provinciale non ha attribuito alcun rilievo a una situazione di fragilità dell'aspirante al beneficio, che non è difatti limitato alle sole persone meno abbienti.
La Corte Costituzionale, infatti, non può esimersi da un sindacato particolarmente stringente su tutte quelle norme, anche fuori dall'ambito strettamente fiscale, che creano arbitrari privilegi che non aiutano la coesione sociale. Inoltre, ad avviso del Giudice delle Leggi, sarebbe necessario un intervento di riforma sistematica delle esenzioni dal contributo di costruzione da parte del legislatore provinciale, essendo disciplinate molte ipotesi, tra loro eterogenee, onde evitare di dare vita ad un quadro normativo disarmonico? (Corte Cost., sent., 19.11.2024, n. 182). AP 13.03.2025
Nell'ambito istruttorio del rilascio del permesso di costruire, il Comune deve verificare che esista un titolo idoneo in base al quale il cittadino possa intervenire sull'immobile per cui è stata chiesta la concessione edilizia, la quale viene rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi. Sebbene, quindi, sia da escludere un obbligo di effettuare complessi accertamenti o indagini da parte del Comune su aspetti squisitamente privatistici (ad es. esistenza di servitù o di altri vincoli reali che potrebbero limitare l'attività edificatoria sull'immobile), la regola secondo la quale il permesso di costruire viene rilasciato salvi i diritti dei terzi trova un limite qualora il Comune venga a conoscenza di contestazioni sul diritto di chiedere il titolo abilitativo. In questi casi l'Amministrazione comunale è tenuta ad effettuare tutti gli accertamenti necessari per verificare la fondatezza di tali contestazioni e denegare il rilascio del titolo se il richiedente non sia in grado di fornire elementi seri a fondamento del suo diritto (Consiglio di Stato, Sez. VI, sent., 24.07.2020, n. 4745). GB 30.07.2020
L'allegato caso riscostruisce i peculiari profili giurisprudenziali della responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione ai beni demaniali destinati all'uso pubblico. BG 19.09.2023
L'allegato caso affonta il tema della contestazione degli abusi edilizi in relazione all'affidamento che il privato interessato abbia riposto sulla legittimità dell'opera per averla acquistata da terzi e per il fatto che l'amministrazione per lungo tempo sia rimasta inerte e non abbia provveduto all'adozione di provvedimenti repressivi e/o sanzionatori. ES 08.10.2021
L'allegato caso affronta il valore della clausola 'fatti salvi i diritti dei terzi' nei procedimenti edilizi. ES 09.09.2021
L'allegato caso tratta della cartografia che va considerata prevalente rispetto relazione illustrativa, in materia di pianificazione urbanistica, per individuare la destinazione di un'area ES 13.07.2021.
L'allegato caso affronta il tema dell'applicazione del principio della parità di genere con riferimento alla composizione della commissione edilizia comunale. GM 10.12.2020
L'allegato caso tratta dell'accessibilità dei permessi di costruire e delle segnalazioni di inizio attività non solo da parte degli stretti confinanti. SA 16.10.2020
Ultima modifica: 04/09/2025