Trasparenza, procedimento, diritto di accesso e privacy
Le finalità generali di accesso civico generalizzato, poste dall'art. 5, comma 2 D.Lgs. 33/2013, devono essere prudentemente interpretate, a seconda della concreta situazione posta in rilievo, praticando il duplice 'test dell'interesse pubblico' (vaglio della sussistenza delle predette finalità) e del 'test del pregiudizio' (controllo dell'esistenza di interessi contrapposti ostativi all'accesso, segnatamente nei casi in cui la prospettata finalità generale della richiesta ostensione sia strumentale, a ben vedere, ad un'attività particolaristica del soggetto richiedente). Diversamente, un intendimento eccessivamente estensivo dell'accesso può condurre a forme di controllo generalizzato sulla Pubblica Amministrazione eccedenti e snaturanti le finalità sottese al sistema normativo del FOIA (TAR Lazio, sez. I, 06.06.2025, n. 11117). GB 07.07.2025
L'art. 21 octies, co. 2, L. 241/1990 - secondo il quale non è annullabile il provvedimento, adottato in violazione di norme procedurali o formali o in mancanza della comunicazione di avvio del procedimento, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato - è considerato norma di carattere processuale, alla quale si applica il principio del tempus regit actum. In tal caso il provvedimento è illegittimo, ma il ricorso è sostanzialmente inammissibile per difetto di interesse ad agire, in quanto il ricorrente non può trarre alcuna concreta e giuridicamente apprezzabile utilità dall'annullamento del provvedimento amministrativo, che, nella sua sostanza, è corretto (Cons. Stato, sez. IV, 01.04.2025, n. 2754). GB 20.05.2025
Grava sulla parte interessata l'onere di dimostrare che il documento al quale intende accedere è necessario (o, addirittura, strettamente indispensabile se concerne dati sensibili o giudiziari) per la cura o la difesa dei propri interessi. In questa prospettiva va escluso che possa ritenersi sufficiente un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando. L'istanza deve consentire un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare (Cons. Stato, Sez. V, Ordinanza, 27/02/2024, n. 1914). RM 15.04.2024
Se è vero che l'accesso documentale e quello civico generalizzato differiscono per finalità, requisiti e aspetti procedimentali, non può nemmeno escludersi tuttavia, per converso, che un'istanza di accesso documentale, non accoglibile per l'assenza di un interesse attuale e concreto, possa essere invece accolta sub specie di accesso civico generalizzato. Ciò, tuttavia, a condizione che esista almeno una delle due seguenti situazioni: a) il soggetto istante ha espressamente invocato le due summenzionate tipologie di accesso con la propria istanza; ovvero b) il soggetto istante ha presentato un'istanza di accesso 'ancipite', vale a dire un'istanza che non menziona espressamente né l'una né l'altra tipologia di accesso (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 13/11/2023, n. 16942). RM 15.04.2024
A fronte di un'istanza di accesso con finalità difensive non è sufficiente allegare l'opposizione del controinteressato per giustificare il differimento dell'esercizio del diritto di accesso. L'eventuale opposizione di controinteressati non vincola l'Amministrazione, che deve concedere l'accesso quando si tratti di documenti che non ne sono sottratti dalla legge e non vi siano profili di riservatezza da tutelare, non potendo un ente pubblico legittimamente assumere quale unico fondamento del diniego di accesso agli atti la mancanza del consenso da parte di soggetti terzi, atteso che la normativa in materia di accesso agli atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri assoluti delle richieste che li riguardino, rimette sempre all'Amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l'opposizione eventualmente manifestata da soggetti terzi (T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento, Sez. Unica, 13/07/2023, n. 125). RM 15.04.2024
Nella distinzione e autonomia tra legittimazione e interesse, è necessaria la sussistenza di entrambi perché il ricorso sia ammissibile e che il criterio della 'vicinitas', elemento di individuazione della legittimazione, non vale da solo e in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato. Benché enunciati con riferimento all'impugnazione di titoli edilizi, questi principi sono riferibili, in quanto compatibili, anche alle condizioni dell'accesso ai documenti amministrativi, in relazione al quale si configura un rapporto giuridico di diritto pubblico costituito dalla titolarità di una posizione giuridica soggettiva che si pone in relazione con un potere della pubblica amministrazione o di un soggetto titolare di pubbliche funzioni, che si esercita mediante l'attività di valutazione della domanda di accesso alla luce degli interessi pubblici e privati protetti dalle disposizioni sostanziali' e che ha natura 'strumentale' rispetto all'altro rapporto in cui si colloca la situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui all'art. 22, co. 2, lett. b), della L. n. 241 del 1990 (Cons. Stato, Sez. II, Sent., (data ud. 23/05/2023) 15/06/2023, n. 5911). RM 15.04.2024
L'art. 17 comma 6 d.lg. n. 42/2004 subordina la consultazione delle dichiarazioni di interesse culturale emesse ai sensi dell'art. 13 all'osservanza di modalità atte ad assicurare la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza. In altri termini, il legislatore ha inteso garantire un riserbo su alcune informazioni concernenti aspetti particolarmente delicati e 'sensibili', suscettibili di essere pregiudicati da una divulgazione del dato conoscitivo su scala generalizzata, tra i quali devono annoverarsi, ad esempio, le informazioni relative al titolare del bene (qualora trattasi di soggetto privato) e l'ubicazione della res (qualora trattasi di cosa mobile): tale disposizione, dunque, preclude un incondizionato e 'illimitato' accesso ai dati e documenti relativi ai beni culturali privati, al fine di contemperare (sempre nell'ottica della ricerca di un soddisfacente punto di equilibrio tra poli contrapposti) l'interesse del pubblico alla conoscenza con l'interesse antagonista ad assicurare la 'sicurezza' del bene e la 'riservatezza' di chi lo possiede (in altri termini, laddove il vincolo sia stato apposto, ad es., su un'opera d'arte quale un dipinto o una scultura, va resa conoscibile al pubblico l'esistenza dell'opera, quale appunto 'bene culturale', e le sue intrinseche caratteristiche, ma non anche chi la possiede né dove essa si trovi) (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater, Sent., 28/12/2023, n. 19889). RM 15.04.2024
L'istanza di accesso ai documenti amministrativi deve riferirsi a specifici documenti e non può comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta: l'ostensione degli atti non costituisce uno strumento di controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione nei cui confronti l'accesso viene esercitato, con la conseguenza che l'onere della prova anche dell'esistenza dei documenti, rispetto ai quali si intende esercitare il diritto di accesso, incombe sulla parte che agisce in giudizio. (Cons. Stato, sez. VI, 12.09.2022, n. 7896). SA 24.01.2023
Il diritto di accesso ai documenti inerenti una società di diritto privato esercente un pubblico servizio è circoscritto ai settori di autonoma rilevanza pubblicistica, si vedano ad esempio gli atti inerenti alle prove selettive per l'assunzione del personale, alle progressioni in carriera e a provvedimenti attinenti l'auto-organizzazione degli uffici. Il diritto di accesso è quindi escluso nel caso di atti che non attengono all'aspetto pubblicistico dell'impiego, quanto piuttosto a quello privatistico dello svolgimento del rapporto. (Cons. Stato, sez. IV, 22.12.2022, n.11224; TAR Emilia Romagna, Bologna, 21.12.2022, n. 1010 e TAR Lazio, Roma, 23.11.2022, n. 15639). SA 24.01.2023
L'interesse che giustifica l'accesso ai documenti amministrativi può consistere in una qualunque posizione soggettiva, escluso il generico ed indistinto interesse al buon andamento dell'attività amministrativa, a condizione che possa ravvisarsi un rapporto di strumentalità tra detta posizione soggettiva e la documentazione di cui si chiede l'ostensione. L'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi assurge a bene della vita autonomo, meritevole di tutela, separatamente dalle posizioni sulle quali poi abbia ad incidere l'attività amministrativa, eventualmente, in modo lesivo. (TAR Emilia Romagna, Bologna, 21.12.2022, n. 1010). SA 24.01.2023
Il diritto di accesso, per espressa previsione normativa di cui all'art. 25, comma 2, della L. n. 241/1990, deve essere esercitato nei confronti dell'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente; il diritto di accesso trova, infatti, un limite nella disponibilità che l'amministrazione intimata abbia della documentazione di cui sia chiesta l'ostensione, non potendosi imporre all'amministrazione la prova del fatto negativo della non detenzione dei documenti richiesti. Non incombe inoltre alcun obbligo giuridico, in capo all'amministrazione, di procedere essa stessa e in modo diretto all'acquisizione da parte di quest'ultima di documentazione formata da un terzo e che non è mai stata nella sua detenzione al fine di poterla consegnare al diretto interessato. (TAR Lazio, Roma, 16.12.2022, n. 16938). SA 24.01.2023
Non può essere accolta l'istanza generica di accesso civico generalizzato volte ad ottenere documenti di una società di gestione di pubblici servizi, che non consente all'amministrazione un'agevole individuazione di tali atti costringendola quindi ad una gravosa ricerca. La pubblica amministrazione ha infatti la mera facoltà di collaborare con il richiedente nell'individuazione dei documenti richiesti e nessun obbligo. (Cons. Stato, 5.12.2022, n. 10628). SA 24.01.2023
L'istanza di accesso agli atti deve avere a oggetto una specifica documentazione in possesso dell'Amministrazione (indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto) e non può riguardare dati e informazioni generiche relativi a un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche l'effettiva sussistenza, assumendo pertanto un sostanziale carattere meramente esplorativo. (TAR Campania, Napoli, 01.12.2022, n. 7513). SA 24.01.2023
L'esposto presentato alla Pubblica Amministrazione, da cui trae origine una verifica, un'ispezione o un procedimento di accertamento di illecito, non può essere oggetto di «accesso agli atti», poiché non è dalla conoscenza del nome del denunciante che dipende la difesa del denunciato: la conoscenza dei fatti e delle allegazioni contestati risulta, infatti, già assicurata dal verbale di accertamento e, dunque, non è necessario risalire al precedente esposto. La giurisprudenza amministrativa è poi concorde nel ritenere che il diritto di accesso agli atti è comunque garantito anche nel caso in cui si proceda all'eventuale oscuramento dei dati personali di terzi per esigenze di protezione degli stessi. (TAR Emilia Romagna, Bologna, 28.11.2022, n. 952). SA 24.01.2023
L'accesso generalizzato agli atti del procedimento di condono edilizio deve essere escluso, in quanto la relativa ostensione, unita alla generale conoscenza e al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può arrecare ai soggetti interessati, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'art. 5 bis, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013. (TAR Lazio, Roma, sez. II, 05.07.2022, n. 2158). SA 24.01.2023
I principi di trasparenza e imparzialità dell'attività amministrativa, di cui il diritto di accesso costituisce il più significativo corollario, devono rapportarsi con il principio di economicità dell'azione amministrativa, il quale si specifica nei principi di efficacia ed efficienza. Non è dunque compatibile con il principio di economicità costringere l'amministrazione ad elaborare dati, che non sono in suo possesso e non ha utilizzato, al solo scopo di soddisfare la pretesa conoscitiva del singolo. (TAR Lombardia, Milano, 07.02.2022, n. 276). SA 24.01.2023
Tenuto conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso, l'accesso alle informazioni ambientali è negato nel caso in cui la richiesta riguardi comunicazioni interne, che possono essere conosciute dal cittadino attraverso un'istanza di accesso civico generalizzato o di accesso documentale, ma non attraverso la peculiare procedura dell'accesso alle informazioni ambientali. (TAR Lazio, Roma, 14.03.2022, n. 2918). SA 24.01.2023
La tutela giurisdizionale in materia di accesso documentale è subordinata alla proposizione del ricorso nel termine di trenta giorni decorrenti dalla formazione del silenzio-diniego ovvero dall'atto di diniego. La tutela giurisdizionale in materia di accesso civico generalizzato invece segue la disciplina di cui all'art. 117 c.p.a., dal momento che il silenzio sull'istanza di accesso dà luogo ad un mero inadempimento. (TAR Campania, Napoli, 21.09.2022, n. 5850). SA 24.01.2023
È doveroso evitare e respingere: richieste di accesso manifestamente onerose e sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o documenti, o plurime, che pervengono in un arco temporale limitato o da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti riconducibili ad uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi in base a parametri oggettivi. (Cons. Stato, 25.01.2022, n. 495). SA 24.01.2023
Allorchè l'amministrazione - cui sia stato chiesto l'accesso - non riesca in concreto a reperire la documentazione, non è sufficiente la mera dichiarazione che i documenti non sono stati trovati. Rileva, invece, la necessità che essa rilasci una vera e propria attestazione, di cui si assume la responsabilità, finalizzata a chiarire se i documenti richiesti non esistano ovvero siano andati smarriti o comunque non siano stati trovati. In questo secondo caso, deve indicare quali ricerche siano state eseguite avendo riguardo alla modalità di conservazione degli atti richiesti e alle articolazioni organizzative incaricate della conservazione e quali siano le concrete le ragioni del mancato reperimento dei documenti (TAR Napoli, sez. VI, 06.10.2022, n. 6181, e 03.05.2021, n. 2915). GB 27.10.2022
Lo svolgimento del procedimento amministrativo è retto dal principio tempus regit actum, secondo cui l'atto amministrativo deve tener conto della situazione di fatto e di diritto esistente al tempo della sua adozione. Da questa regola si inferisce che il procedimento è soggetto alla normativa in vigore al momento della sua conclusione, fatta eccezione per i procedimenti che possono essere frazionati in segmenti sub procedimentali o in una pluralità di procedimenti connessi: ognuno di essi è regolato dal diritto vigente nel momento in cui è svolto il sub procedimento e sarà solo quello il diritto applicabile. In buona sostanza nei procedimenti amministrativi la corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che la Pubblica amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l'assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell'atto che vi ha dato avvio (TAR Milano, Sez. III, sentenza 26.08.2014, n. 2246; ex multis vedasi anche TAR Milano, Sez. III, sentenza 06.09.2021, n. 1969, Cons. Stato, sez. IV, 8 agosto 2016 n. 3536, Cons. Stato, Sez III, 29.04.2019, n. 2768). GM 06.10.2022
Il diritto di accesso del consigliere comunale non può considerarsi come un 'diritto tiranno' nei confronti di altre situazioni meritevoli di protezione costituzionale, né incondizionato richiamando una pronuncia della Corte costituzionale (sentenza 19.05.2013, n. 85). Nello specifico il Giudice delle leggi nell'indicata decisione ha affermato che in un ordinamento costituzionale in cui i diritti tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca, non ordinato su base gerarchica, non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri, e, dunque, una illimitata espansione dei primi a danno di questi ultimi. Ne consegue - quale corollario dell'indicato principio - che 'Alla regola del ragionevole bilanciamento propria dei rapporti tra diritti fondamentali di pari rango non si sottrae l'accesso del consigliere comunale. Ciò non solo perché ad esso si contrappongono diritti egualmente tutelati dall'ordinamento, ma anche per il limite funzionale intrinseco cui il diritto d'accesso è sottoposto, espresso dall'art. 43, comma 2, d. lgs. n. 267 del 2000 con il richiamo alla utilità delle notizie e delle informazioni possedute dall'ente locale rispetto alla funzione di rappresentanza politica del consigliere comunale.' (Cons. Stato, n. 2089/2021 cit.). L'indicato limite implica, dunque, che il bisogno di conoscenza del titolare della carica elettiva debba porsi in rapporto di strumentalità con la funzione di indirizzo e di controllo politico- amministrativo, di cui nell'ordinamento dell'ente locale è collegialmente rivestito il consiglio comunale e alle prerogative attribuite singolarmente al componente dell'organo elettivo. Non è, quindi, 'sufficiente rivestire la carica di consigliere per essere legittimati sic et simpliciter all'accesso, ma occorre dare atto che l'istanza muova da un'effettiva esigenza collegata all'esame di questioni proprie dell'assemblea consiliare' (Cons. Stato, Sez. V, 02.01.2019, n. 12). GM 22.09.2022
Il formarsi del silenzio-rifiuto alla scadenza del termine di 30 giorni dalla richiesta di accesso di documenti amministrativi da parte del privato costituisce inadempimento integrante la condotta omissiva richiesta per la configurazione della fattispecie delittuosa di omissione di atti di ufficio di cui all'art. 328, comma 2, c.p. (T.A.R. Roma, Sez. III, 04.06.2021, n. 6701). GM 13.12.2021
In materia di accesso generalizzato la regola della generale accessibilità è temperata dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati in relazione al pregiudizio derivante dalla diffusione generalizzata di talune informazioni. Trattasi di eccezioni previste dall'art. 5 bis del d.lgs. n. 33 del 2013, classificate in assolute e in relative, in presenza delle quali le amministrazioni devono (nel primo caso) o possono (nel secondo) rifiutare l'accesso. Le eccezioni assolute al diritto di accesso generalizzato sono previste dall'art. 5 bis, comma 3 (segreto di Stato e altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990); quelle relative sono previste ai commi 1 e 2 del medesimo art. (la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; la sicurezza nazionale; la difesa e le questioni militari; le relazioni internazionali; la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; il regolare svolgimento di attività ispettive; la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali). L'Anac ha chiarito - nelle linee guida adottate con deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 - che - nel caso delle eccezioni relative - il legislatore non opera, come nel caso delle eccezioni assolute, 'una generale e preventiva individuazione di esclusioni all'accesso generalizzato, ma rinvia a una attività valutativa che deve essere effettuata dalle amministrazioni con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla disclosure generalizzata e la tutela di altrettanti validi interessi presi in considerazione dall'ordinamento. Compete, quindi, all'ente depositario degli atti la concreta ponderazione degli interessi in gioco, al fine di riconoscere l'accesso ove tale opzione non sia idonea ad arrecare pregiudizio alle esigenze oggetto di tutela. (Consiglio di Stato sez. V, 15.06.2021, n. 4644) GM 06.07.2021
La disciplina dettata dall'art. 25, comma 1 L. 241/1990 in materia di accesso documentale prevede la possibilità di imporre diritti di ricerca (da aggiungersi ai costi di riproduzione), da intendersi comunque come compartecipazione alle spese e mai come mero ribaltamento dei costi o come prestazione di servizi a carattere commerciale. In materia di accessi civico la possibilità di imputare diritti di ricerca non è prevista dalla disciplina di settore. Alla luce di una ragionevole interpretazione non solo letterale della norma ma anche logico-evolutiva, è ragionevole sostenere che corrisponda alla voluntas legis l'esclusione dei costi del personale impiegato nella gestione delle pratiche di accesso civico, inclusi quelli relativi all'attività di estrazione dei dati e dei documenti dai relativi archivi, facendo gli stessi carico alla fiscalità generale. Tuttavia, la giurisprudenza (TAR Toscana (Firenze), Sez. I, 26.04.2019, n. 615) ha ribadito che tale conclusione si estenderebbe, in linea di principio, a tutte le forme di accesso. (TAR Piemonte (Torino), Sez. II, 23.03.2021, n. 332). GB 06.07.2021
Diversamente da quanto previsto dall'art. 25, comma 4, legge n. 241/1990, una volta decorsi infruttuosamente trenta giorni dall'istanza di accesso civico generalizzato (art. 5, comma 6, d.lgs. n. 33/2013), il silenzio serbato dalla p.a. sulla richiesta non integra la formazione di un provvedimento tacito di diniego. Ne consegue che l'accedente - in disparte l'attivazione della tutela amministrativa innanzi al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ex art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013 - può contestare l'eventuale inerzia della p.a. attivando l'actio contra silentium di cui all'art. 117 c.p.a. e - solo in ipotesi di diniego espresso - il rito sull'accesso ex art. 116 c.p.a. In presenza di una condotta silente la proposizione dell'azione ai sensi degli artt. 31, 117 c.p.a. è da porre in correlazione con la circostanza che il legislatore ha escluso l'equipollenza del silenzio al diniego tacito - previsto invece per l'accesso documentale di cui alla legge n. 241/1990 - essendo necessario che la p.a. si determini in modo espresso sulla richiesta ostensiva generalizzata. (TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 18.03.2021, n. 588) GM 13.04.2021
In materia di accesso difensivo ai sensi dell'art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell'istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare. La Pubblica Amministrazione non deve, invece, valutare l'ammissibilità o la decisività del documento nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, esclusivamente all'Autorità giudiziaria investita della questione. (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sent. 18.03.2021, n. 4). GB 22.03.2021
Il diritto di accesso ha una valenza autonoma rispetto alla sorte del contenzioso per il quale o in vista del quale è esercitato con la conseguenza che la richiesta ostensiva è da ritenersi esperibile anche in caso di decorso del termine utile per l'impugnazione dell'atto ritenuto lesivo a fronte di altri rimedi anche giustiziali a tutela delle proprie posizioni soggettive lese, ivi incluse eventuali azioni risarcitorie o la costituzione di parte civile nel caso di procedimenti penali (T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. II, 07.01.2020, n. 6) GM 06.04.2020
L'accesso documentale ex art. 22 della legge n. 241/1990 e l'accesso civico ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 hanno lo scopo di assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire la partecipazione dei privati. Trattasi di istituti che, ancorché accomunati da alcune limitazioni connesse al bilanciamento con altri interessi costituzionalmente rilevanti, si connotano per alcune peculiari differenziazioni. Nel primo caso il diritto di accesso è riconosciuto solo al soggetto titolare di un interesse qualificato in relazione ad un procedimento amministrativo; per quanto attiene l'accesso civico trattasi, invece, di diritto esteso a qualunque soggetto, singolo o associato, e svincolato dalla necessità di dimostrare un particolare interesse qualificato a richiedere gli atti o le informazioni secondo il modello del Freedom of Information Act (FOIA) di derivazione statunitense. Secondo le Linee Guida Anac del 2016 'Affinché l'accesso possa essere rifiutato, il pregiudizio agli interessi considerati ai commi 1 e 2 [dell'art. 5 bis d. lgs. 33/2013] deve essere concreto, quindi deve sussistere un preciso nesso di causalità tra l'accesso e il pregiudizio. L'Amministrazione, in altre parole, non può limitarsi a prefigurare il rischio di un pregiudizio in via generica e astratta, ma dovrà: a) indicare chiaramente quale - tra gli interessi elencati all'art. 5-bis, commi 1 e 2 d. lgs. 33/2013 - viene pregiudicato; b) valutare se il pregiudizio (concreto) prefigurato dipende direttamente dalla disclosure dell'informazione richiesta; c) valutare se il pregiudizio conseguente alla disclosure è un evento altamente probabile, e non soltanto possibile' (Consiglio di Stato, Sezione III, 6 marzo 2019, n. 1546) GM 05.04.2020
A fronte di un'istanza di accesso civico generalizzato non è sufficiente, ai fini del diniego, invocare l'esistenza astratta di ragioni di riservatezza. Compete all'amministrazione individuare ed esplicitare, previo contraddittorio con i soggetti controinteressati, quali esse esattamente siano e la ragione per cui le stesse debbano ritenersi prevalenti sulla pubblica conoscenza degli atti, posto che l'Amministrazione, al fine di tutelare tali interessi, può avvalersi della tecnica del parziale oscuramento dei dati (Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. Terza Quater, 18.02.2020 n. 2174) GM 05.04.2020
Il diritto di accesso riconosciuto ai componenti di un'assemblea elettiva ha una ratio diversa rispetto a quella che connota il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei cittadini (ex art. 10 del d.lgs. 267/2000) o a chiunque sia portatore di un 'interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso' (ex art. 22 e ss. legge 241/1990). Trattasi di un diritto soggettivo pubblico, da correlare alla rappresentanza esponenziale della collettività, funzionale alla cura di un interesse connesso al munus consiliare, cui fa riscontro la non sussistenza in capo al consiliere comunale di un particolare onere motivazionale in ordine alla richiesta di accesso e l'estensione di tale diritto a qualsiasi atto ritenuto di utilità all'esercizio del mandato (Cons. Stato Sez. V, sent., 02.01.2019, n. 12; Cons. Stato Sez. V, 20.10. 2005, n. 5879, Cons. Stato Sez. V, 22.02. 2007, n. 929). Né il diritto del consigliere comunale ad ottenere dall'ente le informazioni utili all'espletamento del mandato incontra limitazioni connesse alla natura riservata dell'atto, posto che il consigliere è vincolato al segreto d'ufficio (C.d.S., sez. V, 04.05.2004, n. 2716). GM 11.02.2020
L'ostensibilità o meno dei pareri legali è legata non alla natura dell'atto ma alla finalità che l'Amministrazione persegue con la richiesta del parere. Il parere legale è ostensibile laddove adempia ad una funzione endoprocedimentale, in quanto correlato ad un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento connesso al parere anche solo in termini sostanziali e, quindi, anche in assenza di un espresso richiamo ad esso. Ne consegue che il diniego di accesso è illegittimo nel caso di acquisizione del parere in relazione alla fase istruttoria del procedimento amministrativo. L'accesso va, invece, negato laddove il parere sia correlato alla definizione di una strategia relativa ad una lite già in atto o ad una fase precontenziosa o di lite potenziale (Consiglio di Stato, sez. VI, 15.11.2018, n. 6444, Consiglio di Stato, sez. V, 05.05.2016, n. 1761, Consiglio di Stato, sez. III, 15.05.2018, n. 2890). GM 11.02.2020
L'allegato caso affronta l'obbligo della Pubblica Amministrazione di adottare un provvedimento espresso sulle istanze presentate dai cittadini. GM 21.02.2024
L'allegato caso ricostruisce i peculiari profili che connotano il potere sindacale di ordinanza contingibile ed urgente costituente un rimedio giuridico straordinario. GB 27.06.2023
L'allegato caso affronta il tema riguardante l'installazione in un immobile di proprietà privata di sistemi di videosorveglianza per finalità di protezione della proprietà privata e delle persone. GM 15.03.2022
L'allegato caso affronta il tema della riproponibilità di una medesima istanza di accesso solo in presenza di fatti nuovi o di una diversa prospettazione dell'interesse tutelato. ES 15.12.2021
L'allegato caso affronta il tema delle istanze di accesso riferite ad atti, documenti, dati o informazioni inesistenti. ES 26.11.2021
L'allegato caso affronta la questione relativa all'accesso ai dati sanitari in possesso dei Comuni. Il Difensore civico nella risposta ha evidenziato i principi contenuti in un'interessante pronuncia del Garante per la protezione dei dati personali qui sintetizzati. GM 10.12.2020
L'allegato caso affronta il tema della esclusione degli enti pro loco, in quanto aventi natura privatistica e non esercenti un pubblico servizio, dall'applicazione della normativa in materia di accesso agli atti amministrativi. GB 04.12.2020
L'allegato caso affronta il tema dell'accessibilità dei permessi di costruire e delle segnalazioni di inizio attività, non solo da parte degli stretti confinanti. SA 16.10.2020
L'allegato caso affronta il tema della non ostensibilità degli atti endoprocedimentali o prodromici all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione. GM 15.10.2020
L'allegato caso affronta il tema dell'impossibilità per La PA di sindacare l'uso che il richiedente intenda fare degli atti per i quali è stato richiesto l'accesso, in quanto il diritto di accedere agli atti costituisce un autonomo bene della vita. SA 15.10.2020
L'allegato caso affronta il tema del diritto di accesso nelle procedure concorsuali. SA 15.10.2020
L'allegato caso affronta il tema della non automatica estensione ad atti amministrativi confluiti in un'indagine penale, della copertura giuridica prevista per il segreto di indagine (art. 329 c.p.p.). SA 15.10.2020
L'allegato caso affronta il tema del diritto di accesso (tendenzialmente) incondizionato agli atti del Comune da parte dei consiglieri comunali. SA 15.10.2020
L'allegato caso affronta il tema del diritto del cittadino all'accesso alle perizie medico-legali che lo riguardano, per finalità difensive previo oscuramento dei soli dati di natura prettamente valutativa finalizzati alla difesa dell'Amministrazione sanitaria nell'ambito di un eventuale giudizio. GB 03.03.2020
Studio elaborato dalla dott.ssa Clara Zaninotto che ha svolto un tirocinio formativo presso l'Ufficio del Difensore civico dal 04.01.2021 al 13.02.2021
Approfondimento elaborato dalla Dott.ssa Gianna Morandi, Difensore Civico dal 2019 al 2024.
L'allegato approfondimento è stato elaborato dalla Dott.ssa Anna Pianura, Direttrice dell'Ufficio del Difensore civico ed è finalizzato a fornire ai cittadini e alle Amministrazioni una guida generale sulle principali tipologie di accesso agli atti previste dall'ordinamento.
Ultima modifica: 24/10/2025