FAQ
Nulla, il servizio è gratuito
Sì, può intervenire anche d'ufficio nei casi di notizie di cattiva amministrazione da parte di Enti pubblici
Il Difensore civico può:
- chiedere informazioni, chiarimenti o documenti;
- intervenire in casi di disfunzioni, ritardi o cattiva amministrazione in generale, anche per suggerire soluzioni o formulare proposte;
- convocare i funzionari responsabili del procedimento o della struttura operativa per un esame congiunto della questione controversa;
- intervenire a tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in caso di diniego espresso o tacito dell'Amministrazione interessata;
- costituirsi parte civile nei procedimenti penali per determinati reati nei quali sia offesa una persona affetta da handicap.
Il Difensore civico
- non svolge funzioni di avvocato, quindi non può rappresentare il cittadino in giudizio;
- non è un magistrato, quindi non può emettere sentenze né può modificare sentenze emesse dal Giudice Amministrativo od Ordinario;
- non può intervenire nelle controversie tra privati, per le quali è necessario rivolgersi ad un avvocato, con possibilità di instaurare apposito procedimento innanzi all'Autorità giudiziaria, salvo stare in giudizio, laddove sia consentito dall'ordinamento, senza patrocinio di un legale;
- non può sostituirsi alla Pubblica Amministrazione: quindi non può emettere provvedimenti amministrativi, né imporre all'Amministrazione stessa l'adozione di un determinato provvedimento, né può annullarlo o revocarlo;
- non può comminare sanzioni, ma può segnalare all'Amministrazione di appartenenza, ai fini dell'eventuale azione disciplinare, il funzionario che ostacoli o impedisca le funzioni di difesa civica.
Il Difensore civico è istituito presso la presidenza del Consiglio provinciale; è nominato dal Consiglio provinciale con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti fra persone in possesso di un'elevata competenza ed esperienza giuridica ed amministrativa. Il Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di importanti funzioni istituzionali e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e può essere revocato dal Consiglio provinciale solo per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
Ultima modifica: 08/09/2025